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Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 21/04/1997 (Rv. 503817 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dalla parte vincitrice, a titolo di rivalsa I.V.A., al proprio difensore, nonché a titolo di contributo per la Cassa Avvocati e Procuratori - Inclusione fra le spese processuali a carico del soccombente - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503817-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma da questa dovuta al proprio difensore a titolo di rivalsa dell'I.V.A. e di contributo per la Cassa Avvocati e Procuratori, trattandosi di un onere accessorio che consegue in via generale al pagamento degli onorari, anche nel caso in cui manchi un'espressa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)