Sez. 1, Sentenza n. 22470 del 29/11/2004 (Rv. 578248 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione d'ufficio - Necessità - Conseguenze - Nullità della notificazione - Rinnovazione - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione presso l'avvocatura dello Stato anzichè alla P.A. che emanante l'ordinanza - Ingiunzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 23, legge cit., devono essere notificati d'ufficio, a cura della cancelleria, alla P.A. che ha emanato l'ordinanza e, conseguentemente, non sono applicabili le norme del codice di rito civile che stabiliscono nullità o decadenze a carico della parte per le attività che devono essere svolte a cura dell'ufficio, nel caso di nullità della notificazione. (Nella specie, in quanto effettuata presso l'avvocatura distrettuale della Stato, anzichè presso la sede dell'ente che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione), sicchè il giudice, ex art. 291, cod. proc. civ., applicabile in via estensivo, accertato il vizio dell'atto, deve disporre la rinnovazione della notificazione e non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)