Sez. 1, Sentenza n. 11768 del 19/09/2001 (Rv. 549319 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fissazione dell'udienza e relativa notificazione - Termini - Mancato rispetto - Conseguenze - Rinnovazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dall'art. 23 legge n. 689 del 1981, il ricorso e - con esso il decreto di fissazione dell'udienza devono essere comunicati a cura della cancelleria nei termini previsti dalla norma sopracitata ad entrambe le parti, cosicché il mancato rispetto del termine da parte del giudice nella fissazione dell'udienza o della cancelleria nella notificazione, non essendo in alcun modo ascrivibile all'opponente, non è causa di convalida dell'ingiunzione ma comporta soltanto la rinnovazione ex art. 164 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)