Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 16950 del 25/07/2006 (Rv. 592351 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione presso la P.A. emanante l'ordinanza anzichè presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Notificazione presso l'Avvocatura - Conseguenze - Rinnovazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, in base a quanto prevede l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, sia il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione che il decreto di fissazione udienza, come pure la sentenza che conclude il giudizio e il successivo ricorso per cassazione, devono essere notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, in deroga, ove si tratti di autorità dell'Amministrazione dello Stato (Prefetto) dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, a quanto previsto dal primo e dal secondo comma del r.d. n. 1611 del 1933, che prevedono la notifica degli atti giudiziari e delle sentenze in cui sia parte un'amministrazione dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. con ordinanza interlocutoria ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, notificato al prefetto presso l'Avvocatura generale dello Stato anzichè presso la Prefettura).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)