Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 15/11/2000 (Rv. 543318 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale della società - Trasferimento - Rilevanza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La sede effettiva dell'impresa sociale determinante per l'individuazione del Tribunale competente per territorio per l'istanza di fallimento, è costituita dal centro di organizzazione e direzione dell'impresa medesima e va identificata, in via presuntiva, con la sede legale quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale per lo svolgimento altrove delle attività direttive ed organizzative o della parte più significativa di esse.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)