Sez. 1, Sentenza n. 8237 del 16/06/2000 (Rv. 537695 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale della società - Trasferimento - Rilevanza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza a dichiarare il fallimento spetta, a norma dell'art. 9 della legge fall., al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, dove cioè promuove sul piano organizzativo i suoi affari, luogo che coincide di regola con al sede legale. La presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, restando irrilevante il trasferimento di quest'ultima non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore quando la crisi economica dell'impresa si è già manifestata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)