Sez. 1, Sentenza n. 10147 del 20/09/1999 (Rv. 530156 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Trasferimento della sede legale - Carattere fittizio - Fattispecie - Conseguenze - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, ove cioè promuova sul piano organizzativo i suoi affari, tale luogo di regola coincidendo con quello della sede legale. Tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza, può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa e della loro parte più significativa, restando in ogni caso irrilevante il trasferimento della sede legale non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore o contestuale all'effettiva cessazione di alcune attività dell'impresa stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)