Sez. 2, Sentenza n. 19828 del 04/10/2004 (Rv. 577509 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Fattispecie in tema di dismissione del patrimonio immobiliare della CONSAP (legge n. 662 del 1996, art. 3 comma 109) - Prelazione legale a favore del locatario - Inadempimento da parte della CONSAP - Risarcimento del danno - Mancato versamento del prezzo fino alla sentenza costitutiva - Vantaggio - Rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento, pari ai canoni "medio tempore" versati - Configurabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In fattispecie di inadempimento della CONSAP all'obbligo (derivante dall'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) di concludere il contratto di compravendita in favore del conduttore che, a seguito di interpello, abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, il pagamento del canone di locazione (integrante il danno dedotto dal conduttore prelazionario) ed il possesso del danaro, pari al prezzo di vendita, di cui il conduttore medesimo, che abbia dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione, si sia avvantaggiato, lucrandovi gli interessi, nell'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui, intervenuta la stima dell'UTE a superamento del disaccordo sul prezzo, il contratto avrebbe dovuto essere concluso e la pronuncia della sentenza producente, "ex" art. 2932 cod. civ., gli effetti del contratto non concluso, trovano la loro genesi in due fatti diversi, l'uno (il pagamento del canone) nel rifiuto ingiustificato della CONSAP di addivenire alla vendita, e l'altro (il possesso del danaro) nel mancato versamento del prezzo, dovuto solo al momento della conclusione del contratto, da parte del prelazionario, sicché essi non possono venire in considerazione, con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dall'inadempiente, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2932, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)