Sez. 3, Sentenza n. 985 del 28/01/2002 (Rv. 551886 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Risoluzione per inadempimento dell'alienante - Uso del bene da parte dell'acquirente prima della sua restituzione - Vantaggio diretto ed immediato conseguente all'inadempimento - Insussistenza - Rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento - Esclusione - Fattispecie in tema di assegnazione di alloggi di una Cooperativa.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In caso di risoluzione di un contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'uso ed al godimento di un bene consegnato in vista della futura assegnazione al socio di una Cooperativa poi resasi inadempiente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)