Sez. 2, Sentenza n. 7612 del 17/07/1999 (Rv. 528725 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Condizioni - Vantaggio conseguente, immediatamente e direttamente, dall' inadempimento del debitore - Necessità - Vantaggio meramente occasionato da esso - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Per l'applicabilità del principio di " compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio derivante al creditore dal bene sostitutivo di quello originario sia anch'esso, come lo svantaggio, una conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa del debitore, e non invece meramente occasionato da questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)