diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8162 del 06/06/2002 (Rv. 554901 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle donazioni - Atto costitutivo di fondo patrimoniale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554901-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'imposta sulle donazioni, nel testo vigente <<ratione temporis>> (art. 1 D.Lgs. n. 346 del 1990), non è applicabile, per difetto del presupposto impositivo, all'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, atteso che questo determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi che non divengono oggetto di trasferimento <<inter vivos>>, per spirito di liberalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., DPR 31/10/1990 num. 346 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)