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Sez. 1, Sentenza n. 15297 del 29/11/2000 (Rv. 542252 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Bene del soggetto, poi fallito, confluito in fondo patrimoniale - Decreto di dichiarazione d'inefficacia della costituzione del fondo - Ricorso per la cassazione del decreto - Legittimazione sostanziale del figlio minore del fallito - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542252-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione sostanziale, il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., dalla madre, nella qualità di legale rappresentante del figlio minorenne, avverso il decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato, ex art. 64 legge fall., inefficace l'atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale era stato destinato un immobile di proprietà del padre, poi fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)