Sez. 2, Sentenza n. 3703 del 31/05/1988 (Rv. 458954 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - PATRIMONIO FAMILIARE - EFFICACIA DEL VINCOLO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - EFFETTI SULLA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - PATRIMONIO FAMILIARE - EFFICACIA DEL VINCOLO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - EFFETTI SULLA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La Costituzione di beni in patrimonio familiare, secondo la previsione degli artt. 167-176 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, determina un vincolo di destinazione su tali beni, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà, ne implica l'insorgere di una posizione di diritto in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo alla inalienabilità dei beni. Ne consegue che i familiari del costituente, nel caso di trasferimento dei suddetti beni, non sono portatori di diritti opponibili all'acquirente, né quindi sono abilitati ad un intervento autonomo nella controversia inerente al trasferimento stesso, ma possono spiegare soltanto un intervento "ad adiuvandum".*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)