Sez. L, Sentenza n. 20734 del 03/10/2007 (Rv. 599990 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Pensione aziendale - Base di calcolo - Compensi istituiti dalla contrattazione aziendale - Inclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
Ai fini della determinazione della pensione aziendale -che il datore di lavoro ha equiparato al trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - vanno inclusi nella base di calcolo anche gli emolumenti istituiti dalla contrattazione aziendale (dovendosi ritenere che i contratti aziendali possano rientrare tra i contratti collettivi di lavoro cui fa riferimento l'art. 15 della legge n. 1077 del 1959), in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo in relazione alla natura del compenso, benché essi non siano previsti dalla contrattazione nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ammesso la computabilità nella base di calcolo della pensione aziendale della indennità di incentivazione prevista dal contratto aziendale per i dipendenti dell'ARIN -azienda risorse idriche di Napoli - e non prevista invece dalla contrattazione collettiva nazionale).
Riferimenti normativi: Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12, Legge 05/12/1959 num. 1077 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)