Sez. 1, Sentenza n. 915 del 03/04/1973 (Rv. 363279 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PREVIA INDAGINE SULLA COMPETENZA PROPRIA E SU QUELLA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PREVIA INDAGINE SULLA COMPETENZA PROPRIA E SU QUELLA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice successivamente adito e tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa penda davanti ad un giudice di Competenza superiore, ed indipendentemente da ogni indagine sulla Competenza sia propria sia del giudice preventivamente adito. (Conf 1157/70, mass n 346749; 2275/63) (contra: 348'62; 2009'61; 630'61; 304'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)