Sez. 3, Sentenza n. 7360 del 02/06/2000 (Rv. 537181 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Declaratoria, ai sensi dell' art. 39, primo comma, cod. proc. civ. - Accertamento non della competenza del giudice preventivamente adito, ma soltanto della prevenzione - Stessa domanda proposta in uno dei due giudizi in via riconvenzionale - Costituzione del convenuto ai sensi dell' art. 166 cod. proc. civ. - Rilevanza della data di deposito in cancelleria della comparsa di risposta.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
In caso di stessa domanda proposta dinanzi a giudici diversi, per dichiarare la litispendenza, ai sensi dell' art. 39 primo comma cod. proc. civ., non occorre accertare la competenza del giudice preventivamente adito, ma soltanto la prevenzione, e a questo fine, se in uno dei due giudizi la medesima domanda è introdotta in via riconvenzionale dal convenuto costituitosi ai sensi dell' art. 166 cod. proc. civ., rileva la data del deposito in cancelleria della comparsa di risposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)