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Sez. 1, Sentenza n. 5666 del 18/09/1986 (Rv. 448151 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PENDENZA DAVANTI AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA CAUSA PRECEDENTEMENTE INIZIATA - IRRILEVANZA - PREVIA INDAGINE SULLA COMPETENZA PROPRIA E SU QUELLA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448151-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PENDENZA DAVANTI AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA CAUSA PRECEDENTEMENTE INIZIATA - IRRILEVANZA - PREVIA INDAGINE SULLA COMPETENZA PROPRIA E SU QUELLA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 39 cod. proc. civ., qualora la medesima causa - avente, cioè, identità di soggetti, causa petendi e petitum - venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione ed indipendentemente da ogni indagine sulla Competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito. (V 309/84, mass n 432581; (V 3263/81, mass n 413846; (V 3890/76, mass n 382570; (V 915/73, mass n 363279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)