Sez. 2, Sentenza n. 826 del 29/01/1983 (Rv. 425577 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - IN GENERE - FUNZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - IN GENERE - FUNZIONE.*
La causa del contratto si identifica con la funzione economico- sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata. Essa è ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, rappresentando lo scopo obiettivo del negozio. Da ciò deriva che l'illiceità della causa - sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 cod. civ.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 cod. civ.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso, sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione. (V 63/78, mass n 361833; (V 1609/76, mass n 380372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)