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Sez. U, Sentenza n. 63 del 11/01/1973 (Rv. 361833 - 01)

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE SENZA CONCORSO - VIOLAZIONE - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE E RESPONSABILITA PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITOSI - NATURA -RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE - OBBLIGO DELLA REGIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361833-01

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE SENZA CONCORSO - VIOLAZIONE - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE E RESPONSABILITA PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITOSI - NATURA -RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE - OBBLIGO DELLA REGIONE.*

La violazione delle leggi regionali n 14 del 1958 e n 15 del 1959 che vietano alla regione siciliana di assumere dipendenti senza concorso, produce la nullita del provvedimento di assunzione e la responsabilita personale degli amministratori che l'hanno adottato, ma non impedisce che al rapporto d'impiego privato, che di fatto deriva dalla attivita prestata dal dipendente cosi assunto, sia applicabile la prima parte dell'art 2126 cod civ, e quindi non esclude che le prestazioni eseguite dal dipendente stesso siano retribuibili dalla regione. (V 1934/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)