Sez. U, Sentenza n. 1609 del 08/05/1976 (Rv. 380372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - EFFETTI PATRIMONIALI DEL CONTRATTO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - EFFETTI PATRIMONIALI DEL CONTRATTO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'illiceita della causa o dell'oggetto del contratto di lavoro non puo essere ravvisata nella mera contrarieta a norma imperativa, ma occorre, in ogni caso, l'incompatibilita di tali elementi del contratto con i principi di ordine pubblico strettamente intesi, ovvero con norme imperative che di per se stesse attengano all'ordine pubblico. Pertanto, con particolare riferimento all'art 2126 cod civ, il contratto spiega i suoi effetti di ordine patrimoniale quando non contrasti con i principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, in conformita con i principi costituzionali di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art 35 cost) e del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualita e quantita del lavoro (art 36 cost), i quali possono trovare resistenza solo in altri valori tutelati anch'essi da principi costituzionali, come, ad esempio, il principio di legalita dell'Azione della pubblica amministrazione (art 97 cost). (V 63/73, mass n 361833).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)