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Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2004 (Rv. 569638 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Malattie professionali - Termine di complessivi quindici anni in materia di revisione ex art. 137 T.U. Inail (D.P.R. n. 1124 del 1965) - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569638-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n.1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'Inail per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio, limite temporale entro il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)