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Sez. L - , Sentenza n. 11160 del 09/05/2018 (Rv. 648813 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale Agenzie fiscali - Disciplina del rapporto ex d.P.R. n. 18 del 2002 - Prevalenza del d.P.R. n. 62 del 2013 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648813-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali è disciplinato dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l'indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, e costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013 che contiene i codici di comportamento di tutti i dipendenti pubblici.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicato l'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 2002, in luogo dell'art. 16 del d.P.R. n. 62 del 2003, aveva ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, la gratuità o meno dell'attività di consulenza fornita a terzi da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate).

Riferimenti normativi: DPR 16/01/2002 num. 18 art. 4, Decreto Legisl. 16/04/2013 num. 62 art. 16, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)