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Sez. L, Sentenza n. 3518 del 24/05/1986 (Rv. 446460 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE - DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - PRECLUSIONI EX ARTT. 416 E 437 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446460-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE - DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - PRECLUSIONI EX ARTT. 416 E 437 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Tra le condizioni dell'Azione diretta al riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità da parte del coltivatore diretto, la cui prova è Onere dell'istante, va annoverato, oltre allo stato di Invalidità pensionabile, la sussistenza del rapporto assicurativo ed il versamento dei contributi, atteso che nel settore di lavoratori autonomi, di cui fanno parte i coltivatori diretti, non vige il principio dell'automaticità e le prestazioni previdenziali vengono fornite solo se risultano pagati i relativi contributi. Consegue che l'eccezione concernente il difetto di tale ultimo requisito rientra tra le eccezioni in senso improprio, ossia tra quelle che si concretano in una qualsiasi attività difensiva volta a contrastare la fondatezza della domanda e riguardano fatti che già appartengono alla causa e che sono rilevabili d'ufficio dal giudice talché, nel rito del lavoro, non operano le preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.. (V 3127/85, mass n 440827; (V 4478/83, mass n 429365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)