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Sez. 1 - , Sentenza n. 5074 del 28/02/2017 (Rv. 644457 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Concordato preventivo - Procedimento - Comunicazione al P.M. - Necessità - Intervento del P.M. - Facoltatività.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644457-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel procedimento di concordato preventivo (ed anche nella sua fase impugnatoria) non può farsi discendere dalla prevista comunicazione al Pubblico Ministero della domanda di concordato, prevista dall’art. 161, comma 5, l.fall., alcuna partecipazione necessaria di tale organo a pena di nullità, non avendo questi il potere di promuovere tale procedimento. La citata comunicazione, infatti, assolve solo allo scopo di consentire eventuali controlli nell'interesse pubblico alla verifica della regolarità della procedura, potendo il P.M. prendere parte alla camera di consiglio indetta dal tribunale per ogni audizione del debitore, in quella o altra sede, instare per la richiesta di fallimento, esplicare poteri di sollecitazione ed introdurre elementi di fatto nei diversi incidenti di reversione nell'"iter" del progetto concordatizio, ma sempre all'interno della facoltatività del suo intervento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)