Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 08/03/1996 (Rv. 496206 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Errore evidente - Termine di impugnazione della sentenza - Applicabilità dell'art. 288 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ., il quale dispone che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine che decorre dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, è applicabile soltanto quando l'errore dal quale la sentenza è inficiata è tale da determinare un qualche dubbio sull'effettivo contenuto dalla decisione. Pertanto, la pendenza del relativo procedimento per la correzione di un errore evidente, agevolmente eliminabile in via d'interpretazione della sentenza e non perciò tale da impedire la percezione dell'esatto significato della decisione assunta dal giudice, non impedisce il normale decorso dei termini d'impugnazione e tanto meno preclude la proponibilità, entro i suindicati termini, di un normale mezzo di gravame previsto dall'ordinamento nei riguardi della decisione oggetto di correzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)