Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006 (Rv. 587828 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell' art. 288 cod. proc. civ. ultimo comma, se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; per contro l'adozione della misura correttiva non vale a a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisine, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie la S.C., nel dichiarare d'ufficio inammissibile il ricorso per superamento del termine lungo per l'impugnazione, ha escluso che il prolungamento del termine decadenziale potesse aver luogo nel caso di erronea indicazione del nome di battesimo di una delle parti, trattandosi di errore inidoneo a far dubitare sull'effettiva identificazione della parte interessata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)