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Sez. 1, Sentenza n. 11829 del 25/11/1997 (Rv. 510378 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Estinzione in conseguenza del condono ex D.L. n. 429 del 1982 - Amministrazione finanziaria - Rettifica dell'errore di calcolo dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510378-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di applicazione del condono - non costituendo giudicato in senso tecnico e non coprendo, quindi, il dedotto e il deducibile - non preclude all'amministrazione finanziaria di rettificare, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, l'errore di calcolo dell' imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 30, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)