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Sez. 5, Sentenza n. 17500 del 09/12/2002 (Rv. 559079 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Intervenuta liquidazione definitiva della somma dovuta - Comunicazione dell'ufficio finanziario - Dichiarazione di estinzione della causa ex art. 32 D. L. n. 429 del 1982 - Commissione tributaria - Poteri di controllo della sussistenza delle condizioni per il godimento del beneficio o della congruità dell'importo - Esclusione - Condono concesso in violazione della relativa disciplina - Revoca o modifica del provvedimento in via di autotutela - Possibilità - Previsione - Pronuncia di estinzione - Giudicato ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559079-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare, impone la declaratoria d'estinzione della causa, secondo l'espressa previsione dell'art. 32, terzo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, senza alcuna facoltà di controllo da parte del giudice della sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del beneficio o della congruità della somma al riguardo determinata, ostandovi l'espressa previsione dell'immodificabilità della definizione. L'eventuale violazione della disciplina del condono, rispetto al provvedimento favorevole al contribuente, non può quindi costituire un vizio della pronuncia di estinzione correttamente emessa a seguito della prescritta comunicazione dell'ufficio finanziario, ma può e deve essere fatta valere da quest'ultimo con lo specifico strumento di autotutela in proposito contemplato dal primo comma del menzionato art. 32, cioè con la revoca o la modifica dell'atto liquidatorio, strumento in relazione al quale l'esplicito dettato della norma esclude che il provvedimento giudiziale costituisca giudicato ostativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)