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Sez. L, Sentenza n. 11400 del 11/11/1998 (Rv. 520629 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Motivi - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Conseguenze - Contestazione in giudizio della legittimità del trasferimento - Cognizione limitata alla verifica delle contestazioni del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520629-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In caso di trasferimento del lavoratore e di contestazione in giudizio della legittimità del medesimo, dato che, a norma dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dallo statuto dei lavoratori), incombe al datore di lavoro l'onere di provare le ragioni che hanno determinato il trasferimento, il medesimo non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che non aveva verificato complessivamente le ragioni addotte nel giudizio dal datore di lavoro a giustificazione del trasferimento, ed aveva completamente trascurato la invocata prescrizione del contratto collettivo circa la necessaria considerazione anche dell'interesse personale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)