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Sez. L, Sentenza n. 2772 del 04/04/1990 (Rv. 466389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONTROLLABILITÀ DI QUESTO DA PARTE DEL LAVORATORE E ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLE MEDESIME - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONTROLLABILITÀ DI QUESTO DA PARTE DEL LAVORATORE E ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLE MEDESIME - NECESSITÀ.*

L'art. 2103 cod. civ. - nel testo introdotto con l'art. 13 della legge n. 300 del 1970-, subordinando la legittimità del trasferimento del lavoratore, da un'unità produttiva all'altra, alla sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", postula non solo l'effettiva esistenza di queste ultime, ma anche la loro controllabilità da parte del lavoratore destinatario del provvedimento (sia pur non richiedendosi la loro contestuale comunicazione) e l'Onere per il datore di lavoro di offrire la prova in caso di controversia. (V 9276/87, mass n 456459; (V 6400/87, mass n 454680; (V 4512/86, mass n 447308).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)