Sez. L, Sentenza n. 4823 del 25/05/1996 (Rv. 497779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Indicazione dei motivi - Obbligo del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Indicazione contestuale delle fonti di prova - Obbligo del datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, siano effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. Pertanto l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di inottemperanza determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che prevede l'insorgenza di analogo onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento - fermo restando che il suddetto onere di comunicazione, al pari di quanto avviene in tema di licenziamento ai sensi della norma da ultimo citata, non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)