Sez. 4, Sentenza n. 31321 del 04/07/2005 Ud. (dep. 19/08/2005) Rv. 231747 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE | Assenza del dichiarante - Impossibilità della notifica per trasferimento di residenza - Assimilabilità - Esclusione - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, nell'ipotesi in cui l'ufficiale addetto alle notifiche recatosi sul luogo dichiarato non abbia trovato l'interessato, non può ritenersi che tale assenza equivalga alla impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento del domicilio o dia comunque atto nel verbale di una causa che renda definitivamente impossibile le notificazioni in quel luogo. Ne consegue che, salvo il suddetto accertamento, la notifica non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore (nella fattispecie lo stesso ufficiale incaricato dell'atto aveva attestato che la notificazione nel domicilio dichiarato era stata solo temporaneamente impossibile essendo stato l'imputato - militare - inviato in missione per alcuni mesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)