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Sez. 4, Sentenza n. 36996 del 04/07/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226378 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato e consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Condizioni - Accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento dell'interessato o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226378-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

L'impossibilità della notifica all'imputato presso il domicilio eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. Ne consegue che è del tutto rituale la notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui essa sia avvenuta a seguito di notifica, con esito negativo, presso il domicilio eletto dall'imputato, con l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario che il nome dell'interessato non figurava sul citofono e che nessuna informazione utile era stato possibile reperire in loco.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)