diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4408 del 19/04/1995 (Rv. 491895 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Sproporzione delle prestazioni - Valutazione - Riferimento al momento della conclusione del contratto - Necessità - Vizi della "res compravenduta" non dedotti in contratto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491895-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La sproporzione delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim. legittima la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va valutata "ex ante", con riferimento al momento della conclusione del contratto e non "ex post", al momento della revocatoria. Infatti la sproporzione tra le prestazioni - nella "ratio" della revocatoria, che è quella di ricostituire non solo il patrimonio del debitore, ma anche la "par condicio creditorum" - ai fini della esperibilità dell'azione, rileva quale prova della "partecipatio fraudis" del terzo, a prescindere dal danno effettivamente procurato al patrimonio del fallito, con la conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione dei presupposti della revocatoria, degli eventuali vizi della "res compravenduta" non dedotti in contratto, in quanto inidonei ad escludere la "partecipatio fraudis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)