Sez. 3, Sentenza n. 2813 del 09/03/1993 (Rv. 481327 - 01)
Decadenza - Impedimento della decadenza - In genere | Mediante esercizio di un'azione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Tempestiva proposizione della domanda - Idoneità ad impedire la decadenza - Esclusione - Restituzione di somme corrisposte al locatore in violazione dei divieti di legge - Estinzione del giudizio proposto dal conduttore ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Decadenza dall'azione per il decorso del termine di sei mesi - Impedimento per mezzo della riproposizione dell'azione - Esclusione.
Decadenza - Impedimento della decadenza - In genere
Allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consiste nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, perché l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello da impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio proposto dal conduttore ex art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per ottenere la restituzione di somme corrisposte al locatore in violazione dei divieti e dei limiti previsti da tale legge, con la conseguenza che nel caso di estinzione di detto giudizio, la riproposizione della medesima azione non vale a sanare la eventuale decadenza dall'azione stessa nel frattempo verificatasi per effetto del decorso del termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, fissato dal secondo comma dell'art. 79 della legge stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)