Sez. 3, Sentenza n. 4871 del 25/10/1978 (Rv. 394588 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA DINANZI AL NOTAIO E SUA ACCETTAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA RELATIVA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA DINANZI AL NOTAIO E SUA ACCETTAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA RELATIVA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - ESCLUSIONE.*
Qualora il ricorrente per Cassazione abbia rinunciato al ricorso davanti al notaio ed il resistente abbia accettato la rinuncia, la suprema Corte deve dichiarare l'Estinzione del processo, anche se non siano state osservate le forme di cui all'art 390 cod proc civ, stante il maggior rigore formale dell'atto notarile. Nessun provvedimento, in tal caso, la Corte deve emettere sulle spese.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)