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Sez. 1, Ordinanza n. 57 del 06/02/1979 (Rv. 396982 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCESSO E RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - DICHIARAZIONE PERSONALE DELLA PARTE - NECESSITA - DIFFERENZE DI DISCIPLINA - RINUNCIA AL RICORSO EFFETTUATA PER ATTO SCRITTO, CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DA NOTAIO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396982-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCESSO E RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - DICHIARAZIONE PERSONALE DELLA PARTE - NECESSITA - DIFFERENZE DI DISCIPLINA - RINUNCIA AL RICORSO EFFETTUATA PER ATTO SCRITTO, CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DA NOTAIO - VALIDITA.*

La rinuncia agli Atti del processo, come quella al ricorso per Cassazione, e un atto dispositivo del processo riservato alla parte e per il quale il difensore non ha il potere di rappresentanza tranne che sia munito di procura speciale. Mentre, pero, la prima puo essere fatta direttamente dalla parte con dichiarazione verbale resa in udienza e senza il tramite del difensore costituito, la rinuncia al ricorso per Cassazione - non essendo consentita la comparizione personale delle parti in tale Sede - non puo compiersi che per atto scritto autenticato dal difensore del ricorrente a garanzia della provenienza dell'atto dal rinunciante. Poiche, pero, l'omessa sottoscrizione da parte del difensore non e colpita da nullita, deve ritenersi valido, al fine del raggiungimento dello scopo cui e preordinata la cennata autenticazione, l'atto di rinuncia la cui sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio. (V 4871/78, mass n 394588; (V 1244/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)