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Sez. L, Sentenza n. 9767 del 08/11/1996 (Rv. 500420 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Sottoscrizione dell'atto anche da parte del difensore - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Autentica notarile della sottoscrizione del rinunziante - Validità.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500420-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, il difetto di sottoscrizione dell'atto di rinunzia al ricorso anche da parte del difensore non ne comporta la nullità, non essendo tale conseguenza prevista dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ, e non impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare egualmente l'estinzione del processo, quando la sottoscrizione apposta dal ricorrente all'atto di rinunzia sia stata autenticata dal notaio, stante il maggior rigore formale di tale atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)