Sez. L, Sentenza n. 9767 del 08/11/1996 (Rv. 500420 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Sottoscrizione dell'atto anche da parte del difensore - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Autentica notarile della sottoscrizione del rinunziante - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, il difetto di sottoscrizione dell'atto di rinunzia al ricorso anche da parte del difensore non ne comporta la nullità, non essendo tale conseguenza prevista dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ, e non impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare egualmente l'estinzione del processo, quando la sottoscrizione apposta dal ricorrente all'atto di rinunzia sia stata autenticata dal notaio, stante il maggior rigore formale di tale atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)