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Sez. 2, Sentenza n. 13822 del 27/05/1986 Ud. (dep. 06/12/1986) Rv. 174535 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - PROVA PRESUNTIVA DELLA RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174535-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - PROVA PRESUNTIVA DELLA RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di furto di energia elettrica mediante congegno sistemato nel contatore e lungo il filo conduttore dell'energia stessa, la qualità di capo famiglia e di titolare del contratto di utenza può costituire prova presuntiva della responsabilità. (Conf mass n 129139).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)