Sez. L, Sentenza n. 11465 del 18/11/1997 (Rv. 510101 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Inadempimento delle prescrizioni procedurali previste dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Inefficacia del licenziamento - Sanabilità del vizio - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'attuazione del licenziamento collettivo richiede il formale adempimento delle prescrizioni procedurali previste dall'art. 4, dai commi dal secondo al dodicesimo, legge n. 223 del 1991 (a partire dalla comunicazione che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, indicando tra l'altro, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che impediscono l'adozione di misure alternative alla messa in mobilità), prescrizioni che condizionano l'efficacia del recesso senza che la loro inottemperanza possa essere sanata da successivi incontri in sede sindacale con le informazioni rese in quel contesto ovvero dal generico riconoscimento delle parti sociali circa l'effettuazione della procedura o la correttezza del comportamento datoriale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 233 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 233 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)