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Sez. L, Sentenza n. 6759 del 26/07/1996 (Rv. 498786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamenti ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Intimazione senza le previe comunicazioni dei criteri di scelta - Inefficacia.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n.223 sono inefficaci, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della stessa legge, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, che impone la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)