Sez. L, Sentenza n. 4228 del 05/04/2000 (Rv. 535359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Inadempimento delle prescrizioni procedurali previste dall'art. 4 legge n. 233 del 1991 - Inefficacia del licenziamento - Sanabilità del vizio - Esclusione - Incompletezza delle informazioni rese nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità - Rilevanza nel giudizio promosso dal lavoratore ai fini della dichiarazione di inefficacia del licenziamento - Condizioni - Prova della sussistenza dell'incompletezza e della sua idoneità a fuorviare il sindacato o limitarne il ruolo da parte del lavoratore - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di adempimento delle prescrizioni procedurali previste per i licenziamenti collettivi dall'art. 4 legge n. 233 del 1991, le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato poi stipulato un accordo di mobilità, giacché gli adempimenti imposti dal citato art. 4 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva, onde l'inosservanza degli obblighi connessi si risolve in un inadempimento essenziale che non può essere sanato nei successivi incontri sindacali e con le informazioni rese in quel contesto; tuttavia, poiché il lavoratore non è destinatario della comunicazione di avvio della procedura e non è abilitato a partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa, non può far poi valere in giudizio, a propria tutela, in ogni caso, l'inadeguatezza della comunicazione (nella specie, per insufficiente specificazione di ragioni impeditive dell'utilizzo di strumenti alternativi al licenziamento), dovendo invece a tal fine provare non solo l'incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all'organizzazione sindacale. (In applicazione dei suesposti principi, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento sulla base della sola ritenuta insufficienza della comunicazione, senza che risultasse provato che, in virtù di tale ritenuta insufficienza, il sindacato, in sede di consultazione, di esame congiunto e di finale adesione all'accordo, fosse stato in concreto fuorviato dal proprio ruolo o indotto in errore).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 233 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 233 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)