Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 12/07/1962 (Rv. 252930 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - PRESUPPOSTO - PIU FIDEIUSSIONI PRESTATE PER LO STESSO DEBITO E COLLEGATE DA UN INTERESSE COMUNE - CONTESTUALITA DELLE FIDEIUSSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI PIU FIDEIUSSORI ALL'INSAPUTA DEGLI ALTRI - PATTO RELATIVO ALL'AUTONOMIA DI CIASCUNA FIDEIUSSIONE - DIRITTO DI REGRESSO - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - PRESUPPOSTO - PIU FIDEIUSSIONI PRESTATE PER LO STESSO DEBITO E COLLEGATE DA UN INTERESSE COMUNE - CONTESTUALITA DELLE FIDEIUSSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI PIU FIDEIUSSORI ALL'INSAPUTA DEGLI ALTRI - PATTO RELATIVO ALL'AUTONOMIA DI CIASCUNA FIDEIUSSIONE - DIRITTO DI REGRESSO - INSUSSISTENZA.*
Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall'art 1954 cod civ e l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore. La confideiussione, nella quale e riconosciuto, al fideiussore che paghi, il diritto di regresso di cui alla detta norma, consta, in realta, di un insieme di vincoli di fideiussione, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati: affinche possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia, comune ai congaranti, cioe che le obbligazioni dei singoli fideiussori siano congiunte, o cumulative, non e necessario che la garanzia sia contestuale, cioe sia stata assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purche sussista tra esse il menzionato collegamento costituito da un interesse comune. Non confideiussione, pertanto, bensi distinte obbligazioni fideiussorie devono ravvisarsi allorche piu persone assumano garanzia, per uno stesso debitore, ignorando, pero, ciascuna l'assunzione dell'obbligazione addossatasi dagli altri, ovvero quando esse convengano con il creditore di mantenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori, in modo che sia manifesta l'esistenza di un interesse separato, il che esclude la possibilita di ripartizione, tra gli altri fideiussori, di quanto pagato dal solvens.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)