Sez. 3, Sentenza n. 4594 del 22/05/1990 (Rv. 467303 - 01)
FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - PRESUPPOSTO - PIÙ FIDEJUSSIONI PRESTATE PER LO STESSO DEBITO E COLLEGATE DA UN INTERESSE COMUNE - CONTESTUALITÀ DELLE FIDEIUSSIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FIDEJUSSIONI CONTRATTE SEPARATAMENTE ED IN TEMPI SUCCESSIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - PRESUPPOSTO - PIÙ FIDEJUSSIONI PRESTATE PER LO STESSO DEBITO E COLLEGATE DA UN INTERESSE COMUNE - CONTESTUALITÀ DELLE FIDEIUSSIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FIDEJUSSIONI CONTRATTE SEPARATAMENTE ED IN TEMPI SUCCESSIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 cod. civ. è l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore, cioè un insieme di vincoli di fideiussione, relativi alla medesima obbligazione, tra loro collegati da un interesse comune ai cogaranti, che determina l'obbligazione confideiussoria e la divisione del debito tra i coobbligati. Affinché possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia comune non è necessario che la garanzia sia contestuale ed assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché sussista un interesse comune. (V 1843/79, mass n 398227; (V 1862/62, mass n 252931; (V 1862/62, mass n 252930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)