Sez. 3 - , Sentenza n. 53640 del 18/07/2018 Cc. (dep. 29/11/2018) Rv. 275183 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Presupposti - Sentenza di condanna - Necessità - Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 168-ter cod. pen. - Equiparabilità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)