Sez. 3, Sentenza n. 39455 del 10/05/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 271642 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Presupposti - Sentenza di condanna - Necessità - Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 168-ter cod. pen. - Equiparabilità - Esclusione - Competenza dell'autorità amministrativa - Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva - ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria - rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)