Sez. 5, Sentenza n. 49478 del 13/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019) Rv. 277519 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Proscioglimento per esito positivo della messa alla prova - Confisca di cui all’art. 474-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La confisca di cui all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474 bis, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Cod. Pen. art. 168 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)