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Sez. 1, Sentenza n. 11722 del 26/11/1993 (Rv. 484509 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Presupposti condizionanti la pronuncia - Preesistente separazione - In genere | Assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure - Comunione spirituale e materiale tra i coniugi - Ricostituzione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484509-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Presupposti condizionanti la pronuncia - Preesistente separazione - In genere

In tema di divorzio, l'assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta, di per sè, la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (art. 2 legge 1 dicembre 1970. 898), la quale va intesa, per l'aspetto spirituale, come "animus" di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, per l'aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le visite giornaliere fossero dettate esclusivamente da motivi umanitari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)