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Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 12/11/1998 (Rv. 520645 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Riconciliazione successiva alla separazione personale dei coniugi - Effetti - Ripristino della comunione legale dei beni - Ammissibilità - Limiti - Acquisti effettuati nel corso della separazione - Inclusione - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520645-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Posto che, ai sensi dell'art. 191 cod. civ., la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione dei beni, una volta rimossa con la riconciliazione tale causa si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione di quegli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)