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Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 06/12/1975 (Rv. 378352 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - MALATTIE DEL CONIUGE LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378352-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - MALATTIE DEL CONIUGE LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio il giudice non deve limitarsi a considerare le entrate patrimoniali di ciascuno dei coniugi, in un circoscritto periodo di tempo e al lordo, ma deve avere riguardo anche a indici supplementari (quali l'eta, le condizioni sociali e di salute, le abitudini per la durata del matrimonio, la situazione ambientale, e fattori consimili) al fine di accertare quale incidenza concreta tali fattori abbiano sugli introiti o sulla capacita di guadagno dell'uno o dell'altro coniuge, e se per uno di essi la situazione economica sia rimasta notevolmente deteriorata a seguito dello scioglimento del matrimonio, tenuto conto degli indicati fattori. In particolare, le malattie di un lavoratore, ancorche pubblico dipendente, possono determinare un suo pregiudizio economico, non sempre pienamente compensato dall'assistenza mutualistica, e possono avere ripercussioni negative anche sulla continuita e sulla misura del salario o stipendio. A sollevare da tale pregiudizio economico subito dalla persona sposata contribuisce normalmente, in costanza di matrimonio, l'altro coniuge. Ne consegue che le precarie condizioni di salute di uno dei coniugi, nei limiti in cui si riflettono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, devono essere tenute presenti dal giudice di merito, chiamato dalla legge a stabilire un certo riequilibrio delle condizioni economiche del coniuge impoverito dallo scioglimento del matrimonio. (V 2008/74, mass nn 370270, 370271; 974/74, mass nn 368910, 368912).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)